La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8842/2024, ha chiarito un importante principio in materia di spese legali. Anche se la richiesta di pagamento di un creditore viene accolta in misura ridotta in appello, il debitore condannato al pagamento, seppur di una somma inferiore, resta la parte soccombente. Di conseguenza, non può essere il creditore (parte parzialmente vittoriosa) a dover rimborsare le spese legali al debitore. Al massimo, il giudice può disporre una compensazione parziale delle spese, ponendo la restante parte a carico del soccombente.
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