Un'impresa aveva fatto causa al Ministero per ottenere somme legate a un appalto. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole, l'impresa ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno firmato un accordo transattivo e hanno depositato la rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa tassa aggiuntiva ha infatti natura sanzionatoria e mira a scoraggiare ricorsi pretestuosi, quindi si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, e non quando le parti trovano un accordo e rinunciano volontariamente al giudizio.
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