La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6923/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente. Quest'ultima, pur avendo impugnato una decisione, aveva nel frattempo presentato una richiesta di definizione agevolata della lite, manifestando così di non avere più un interesse concreto e attuale a una pronuncia giudiziale. La Corte ha quindi compensato le spese, evidenziando che le sanzioni per impugnazioni pretestuose non si applicano in caso di inammissibilità sopravvenuta.
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