Un debitore si oppone a un precetto di pagamento invocando un accordo transattivo. Il creditore eccepisce la falsità della propria firma e chiama in causa il proprio avvocato, il quale a sua volta coinvolge la figlia del creditore, ritenuta l'autrice della firma falsa. Il Tribunale rigetta tutte le domande e compensa le spese tra le parti. In appello, il giudice conferma la decisione ma omette di pronunciarsi sulla compensazione delle spese tra il creditore e l'avvocato. La Cassazione accoglie il ricorso degli eredi del creditore su questo specifico punto, rilevando l'omessa pronuncia. Decidendo nel merito, la Suprema Corte conferma comunque la compensazione delle spese giudiziali per quel rapporto, accertando una soccombenza reciproca, e compensa anche le spese del giudizio di legittimità.
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