Un cittadino ha ottenuto dal giudice d'appello la reintegrazione nel possesso di un immobile, ma la sua richiesta di risarcimento del danno è stata respinta. A causa dell'accoglimento parziale delle domande, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite per due terzi, ponendo il resto a carico della controparte. Il cittadino ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando un'errata applicazione della legge sulla ripartizione dei costi processuali. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulle proporzioni della soccombenza e sulla compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza, la Cassazione non può rivedere questa scelta, purché la parte vittoriosa non sia condannata a pagare le spese.
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