Una societa elettrica ha citato in giudizio un'impresa di costruzioni davanti al Giudice di Pace per i danni causati a una linea elettrica interrata durante alcuni scavi. L'impresa si e difesa e, solo alla prima udienza, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ovvero la propria compagnia assicurativa, per essere garantita in caso di condanna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando che la chiamata in causa del terzo davanti al Giudice di Pace deve essere richiesta, a pena di decadenza, direttamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente, e non puo essere rinviata all'udienza se la necessita di coinvolgere il terzo era gia evidente dall'atto di citazione iniziale.
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