Una contribuente impugnava gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per un immobile concesso in comodato d'uso gratuito alla figlia, per cui non era stata presentata la dichiarazione obbligatoria. Dopo la decisione sfavorevole in appello, la contribuente proponeva ricorso in Cassazione, ma successivamente presentava formale rinuncia al ricorso, accettata dal Comune. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese. I giudici hanno chiarito che, in caso di estinzione del processo per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura ha natura sanzionatoria e si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improponibilità dell'impugnazione.
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