Una persona, nominata presidente di una Fondazione con una sentenza, avvia un'esecuzione forzata per ottenere la restituzione di documenti. La controparte si oppone, sostenendo che, dopo quella sentenza, la Fondazione è stata commissariata da un'autorità pubblica, azzerando le vecchie cariche. La Cassazione ha dato ragione alla controparte, stabilendo un principio chiave su **giudicato e fatti sopravvenuti**: una sentenza definitiva non può coprire eventi futuri. Il commissariamento, essendo un fatto nuovo e successivo, ha legittimamente revocato i poteri della presidente, rendendo la sua pretesa ineseguibile. Di conseguenza, l'esecuzione forzata è stata bloccata.
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