Il caso riguarda il trasferimento fittizio del patrimonio immobiliare di una cooperativa in crisi a una società controllata, configurando l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione. Gli amministratori e il direttore generale avrebbero svuotato la società madre senza reale contropartita, con l'omessa vigilanza dei sindaci. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna nei confronti del Direttore Generale e dei membri del Collegio Sindacale, rinviando il processo alla Corte di appello per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato un grave difetto di motivazione sull'elemento soggettivo, non essendo stato adeguatamente provato il dolo, anche eventuale, dei sindaci e del direttore, quest'ultimo creditore della società e investitore. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore e delle parti civili.
Continua »