Un ingegnere ha richiesto all'Ente Committente il pagamento delle proprie spettanze per il collaudo statico di un'opera stradale. L'Ente Committente si è opposto, contestando la giurisdizione del giudice ordinario e l'applicabilità delle tariffe professionali. La Corte d'Appello ha confermato il diritto al compenso del professionista, ritenendo l'appello generico. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Committente per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato con precisione i motivi d'appello originari né dimostrato l'esistenza di un accordo scritto diverso dalle tariffe. Di conseguenza, l'Ente Committente perde la causa e non può ridiscutere il compenso del professionista, dovendo inoltre pagare un ulteriore contributo unificato.
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