La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1851/2026, ha stabilito che l'obbligo di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (Quadro RW) sussiste anche per le partecipazioni in società italiane detenute indirettamente tramite una società estera. Nel caso specifico, una contribuente, titolare effettiva di una società anonima situata in un paradiso fiscale, non aveva dichiarato le quote di società italiane (incluse società di persone) possedute da quest'ultima. La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, affermando che la normativa sul monitoraggio fiscale ha una portata ampia, mirando a colpire la detenzione effettiva di attività estere capaci di produrre reddito in Italia, a prescindere dalla forma giuridica della società partecipata o dallo schermo societario estero utilizzato.
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