Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che negava l'estinzione del reato per **prescrizione**. Il ricorrente lamentava che, mentre per un coimputato la **prescrizione** era stata riconosciuta, per lui era stata negata a causa dell'inammissibilità del suo precedente ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità, determinando il passaggio in giudicato della sentenza d'appello. Di conseguenza, la **prescrizione** maturata dopo tale sentenza non può essere rilevata, né può operare l'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato se il giudicato si è già formato.
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