Due imputati, accusati di furto aggravato, hanno ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova per diciotto mesi. Successivamente, hanno impugnato il provvedimento lamentando una disparità di trattamento rispetto a un coimputato giudicato con rito ordinario, il quale aveva ricevuto una pena detentiva poi ridotta a sei mesi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la determinazione della durata della messa alla prova rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Inoltre, il confronto tra la sanzione penale ordinaria e la messa alla prova non è valido, trattandosi di istituti giuridici differenti. Quest'ultima, infatti, offre il vantaggio esclusivo dell'estinzione del reato in caso di esito positivo del percorso riabilitativo.
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