La Corte di Cassazione ha stabilito che un cittadino straniero non residente in Italia può richiedere il patrocinio a spese dello Stato anche senza possedere un codice fiscale italiano. La Corte ha chiarito che, per adempiere all'obbligo di legge, è sufficiente che il richiedente fornisca i propri dati anagrafici completi e indichi il proprio domicilio all'estero. La decisione del Tribunale, che aveva negato il beneficio per la mancanza del codice fiscale e di un domicilio stabile in Italia, è stata annullata in quanto basata su un'errata interpretazione della normativa fiscale e delle spese di giustizia, che non impone allo straniero non residente di munirsi di un codice fiscale italiano per accedere alla difesa legale gratuita.
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