Il Cittadino ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentando la dichiarazione dei redditi del 2018, già depositata ad aprile 2019. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, sostenendo che il richiedente avrebbe dovuto indicare i redditi del 2017, poiché i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione del 2018 non erano ancora scaduti per la generalità dei contribuenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Cittadino, stabilendo che l'ultima dichiarazione rilevante è quella per cui è già maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza. Avendo il Cittadino già trasmesso la dichiarazione del 2018, questa costituiva il dato reddituale più recente e valido. La Suprema Corte ha quindi annullato il provvedimento di rigetto, disponendo un nuovo esame del caso.
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