Un cliente versa 3.000 euro come anticipo per l'organizzazione di un ricevimento nuziale. A causa dell'annullamento delle nozze per la fine della relazione sentimentale, il cliente richiede la restituzione della somma. L'azienda si oppone, qualificando l'importo come caparra e trattenendolo. La Corte di Cassazione stabilisce che, di fronte al dubbio tra caparra o acconto, le clausole ambigue predisposte dal professionista devono essere interpretate nel modo più favorevole al consumatore, come stabilito dal Codice del Consumo. I giudici hanno chiarito che il trattenimento della somma contrasta con i principi di buona fede e correttezza, specialmente quando la causale del pagamento indicava espressamente un acconto. La sentenza di secondo grado è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
Continua »