Una società subconduttrice sospendeva il pagamento dei canoni di locazione a causa di gravi e presunti vizi dell'immobile locato, ritenuti occulti e tali da renderlo inagibile. La società sublocatrice avviava un'azione legale per ottenere il rilascio dell'immobile e il pagamento dei canoni arretrati. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla sublocatrice, stabilendo che i difetti non potevano considerarsi 'occulti'. La subconduttrice, infatti, aveva fatto ispezionare l'immobile da propri professionisti prima della firma del contratto. Di conseguenza, i problemi erano riconoscibili e la sospensione del canone era illegittima, anche in virtù di una clausola 'visto e piaciuto' presente nel contratto.
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