La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una cooperativa attiva nella manutenzione del verde che richiedeva l'integrazione salariale agricola per i propri dipendenti durante il periodo invernale. La società aveva giustificato la sospensione dei lavori adducendo una breve stasi stagionale dovuta al semplice abbassamento delle temperature. I giudici hanno chiarito che la stasi stagionale è invocabile solo dalle imprese agricole che coltivano direttamente la terra. Per le aziende di manutenzione del verde, invece, la sospensione è legittima solo in presenza di intemperie stagionali eccezionali, come neve o gelo, debitamente provate tramite bollettini meteorologici ufficiali. Il semplice freddo invernale costituisce un evento ordinario e prevedibile, inidoneo a giustificare il trattamento assistenziale richiesto. Di conseguenza, l'ente previdenziale non è tenuto a erogare l'indennità.
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