Il caso riguarda un indagato accusato di autoriciclaggio per aver reinvestito denaro, proveniente dall'associazione mafiosa di appartenenza, nell'acquisto e nella vendita di orologi di lusso. La difesa sosteneva che non vi fosse prova del reato presupposto e che l'autoriciclaggio non potesse concorrere con il reato associativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per l'autoriciclaggio non serve una condanna definitiva per il reato presupposto, essendo sufficiente un accertamento incidentale. Inoltre, ha confermato che il reato di autoriciclaggio concorre con quello di associazione mafiosa, poiché la legge non prevede una clausola di riserva. Infine, l'attività di ostacolo non deve rendere impossibile rintracciare i fondi, ma è sufficiente che renda più difficili le indagini, come avvenuto tramite l'uso di contanti e prestanome.
Continua »