L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società di Gestione l'indebita detrazione dell'IVA sull'acquisto di un complesso immobiliare. La Società sosteneva che anche le unità catastalmente abitative dovessero beneficiare del regime commerciale, invocando un vincolo pertinenziale con le porzioni strumentali dell'edificio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che la classificazione catastale abitativa esclude la detrazione IVA, a meno che il contribuente non fornisca prove rigorose, sia oggettive che soggettive, dell'esistenza di un reale vincolo pertinenziale. Nel caso specifico, la rilevante estensione degli appartamenti, pari a un terzo del complesso, e la mancanza di prove concrete hanno escluso tale legame, rendendo le cessioni esenti da IVA e riducendo la percentuale di detrazione spettante alla Società.
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