Un imputato presenta ricorso contro una sentenza di patteggiamento lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, specificando che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo non rientra tra quelli consentiti per impugnare un accordo di pena, in quanto attiene al trattamento sanzionatorio frutto della scelta delle parti e non costituisce un'illegalità della pena.
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