L'Imputato, condannato per lesioni personali colpose a seguito di un accordo di patteggiamento, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza e il mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, questo tipo di impugnazione è ammesso solo per motivi tassativi, come l'espressione della volontà, la discrepanza tra richiesta e decisione, l'errata qualificazione del reato o l'illegalità della pena. Le contestazioni sulla motivazione o sul calcolo della pena non rientrano in questi casi. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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