Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di ricettazione di assegno bancario proveniente da furto. La difesa ha sostenuto che il reato fosse prescritto, chiedendo l'applicazione della lieve entità, delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'attenuante della lieve entità non modifica il calcolo della prescrizione, la quale si basa sulla pena edittale principale. Inoltre, la Cassazione ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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