Un imputato, condannato per furto, ha impugnato la sentenza lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e della riduzione della pena pecuniaria per le sue condizioni economiche. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la motivazione della pena da parte del giudice di merito è insindacabile se logica e coerente. Inoltre, ha ribadito che una giustificazione dettagliata sulla pena è richiesta solo per sanzioni vicine al massimo edittale, non per quelle prossime al minimo come nel caso di specie.
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