Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Generici o Infondati
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25174/2024 offre un’importante lezione sui requisiti necessari per presentare un ricorso efficace. La decisione ribadisce principi fondamentali in tema di inammissibilità del ricorso, chiarendo quando i motivi di appello possono essere considerati infondati o eccessivamente generici, specialmente in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e alla motivazione della sentenza. Questo caso serve come monito sulla necessità di formulare censure specifiche e ben argomentate per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La loro impugnazione si basava su due distinti motivi: il primo riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, mentre il secondo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
I ricorrenti hanno cercato di ottenere una revisione della decisione di merito su due fronti. In primo luogo, hanno sostenuto che il giudice d’appello avesse errato nel non concedere le attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza, nonostante la presenza di elementi a loro favore. In secondo luogo, hanno mosso una critica generale alla struttura logica della sentenza di condanna, senza però specificare quali fossero gli elementi viziati.
L’Analisi della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per ragioni distinte ma complementari.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Corte ha chiarito che la valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di merito che non può essere sindacato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato il diniego facendo riferimento alla “brutalità dell’azione”. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che basi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi e rilevanti. Una motivazione logica e coerente, come quella fornita, rende la censura inammissibile.
La Genericità del Secondo Motivo
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. I ricorrenti si erano limitati a contestare la correttezza della motivazione senza indicare gli elementi specifici della sentenza che, a loro avviso, erano errati o illogici. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare l’oggetto della censura e di esercitare il proprio controllo. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali, non contestazioni astratte.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su due pilastri della procedura penale. Primo, il rispetto per la valutazione del giudice di merito, che in sede di legittimità può essere messa in discussione solo per vizi logici evidenti e non per una diversa interpretazione dei fatti. Secondo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante di formulare le proprie doglianze in modo chiaro e dettagliato, per permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quale parte della decisione precedente viene contestata e per quali ragioni.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato a requisiti rigorosi. Non basta un generico dissenso con la sentenza impugnata. È necessario presentare motivi di ricorso specifici, pertinenti e legalmente fondati. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame nel merito, ma comporta anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, come nel caso di una critica a una motivazione di merito logicamente corretta, oppure quando sono generici e indeterminati, cioè non specificano chiaramente gli elementi e le ragioni della censura secondo quanto previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione, rendendo la valutazione logica e coerente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura formulata contro la sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare correttamente il proprio sindacato.