Una società emetteva un assegno non trasferibile, successivamente intercettato e incassato da un truffatore. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, escludendo la responsabilità dell'istituto di credito. La sentenza chiarisce che la responsabilità della banca non è oggettiva, ma va valutata secondo il criterio della diligenza professionale. Poiché le specifiche contestazioni sulla visibilità della falsificazione sono state sollevate tardivamente in giudizio, e l'identificazione del presentatore era avvenuta con un documento valido, la banca è stata ritenuta non responsabile.
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