Un dirigente medico, dopo il trasferimento da un'azienda ospedaliera a un'azienda sanitaria locale, ha subito l'interruzione del pagamento della retribuzione di posizione variabile. L'amministrazione di destinazione ha giustificato il diniego invocando il blocco degli stipendi previsto dalla legge e l'insufficienza dei fondi aziendali. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del medico, stabilendo che il trasferimento non interrompe la continuità del rapporto di lavoro e che il blocco economico del 2010 funge solo da limite massimo al compenso totale, non da motivo di esclusione del calcolo dell'indennità. Inoltre, l'eventuale mancanza di fondi impone una ripartizione proporzionale tra tutti gli aventi diritto, vietando discriminazioni tra dipendenti.
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