LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Cessione

Pagina 6 di 6

103 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Cessione banche venete: chi paga i debiti pregressi?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22707/2025, ha stabilito un principio fondamentale riguardo la cessione banche venete. In un caso riguardante un contenzioso tra un'azienda e un istituto di credito poi posto in liquidazione e ceduto a una grande banca, la Corte ha chiarito che l'acquirente non è responsabile per le passività derivanti da rapporti bancari già estinti al momento della cessione. La responsabilità per tali debiti, anche se oggetto di cause pendenti, rimane in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria, in quanto non funzionali all'attività della banca cessionaria.
Continua »
Cessione contenziosi bancari: i criteri per la passività
Una società ippica ha citato in giudizio il proprio istituto di credito per presunte irregolarità su un conto corrente. Successivamente, l'istituto è stato posto in liquidazione e una sua parte è stata ceduta a un grande gruppo bancario. La questione legale riguarda se la responsabilità per la causa in corso (la c.d. cessione contenziosi bancari) sia stata trasferita al gruppo acquirente. La Corte d'Appello ha affermato la responsabilità dell'acquirente basandosi sul fatto che la causa era pendente al momento della cessione. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha sospeso la decisione, ritenendo necessario trattare questo caso insieme ad altri simili per garantire un'interpretazione uniforme delle complesse norme che regolano queste operazioni.
Continua »
Cessione banche venete: esclusi i debiti estinti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15682/2025, ha stabilito un principio fondamentale riguardo alla cessione banche venete. Un istituto di credito che acquisisce rami d'azienda di una banca in liquidazione non subentra nelle passività relative a rapporti bancari già estinti al momento della cessione, anche se su di essi pende un contenzioso. La Corte ha chiarito che il criterio per l'inclusione di una passività non è la mera pendenza della lite, ma la sua inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dell'acquirente, come specificato nel contratto di cessione. Di conseguenza, le pretese relative a rapporti conclusi devono essere rivolte alla procedura di liquidazione e non all'istituto cessionario.
Continua »