L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a una società fallita il diritto di fatturare in esenzione d'imposta la costruzione di un nuovo magazzino. Il fisco sosteneva che l'operazione, pur essendo un appalto, equivalesse alla vendita di un fabbricato, categoria esclusa dal beneficio del Plafond IVA per gli esportatori abituali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il contratto di appalto per la realizzazione di un'opera non costituisce una cessione di beni immobili. Poiché l'appaltatore non acquisisce mai la proprietà del fabbricato, l'operazione deve essere qualificata come prestazione di servizi, pienamente compatibile con il regime di non imponibilità previsto per chi opera abitualmente con l'estero.
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