Una società contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato una cessione quote totalitaria in una cessione d'azienda, applicando un'imposta proporzionale anziché fissa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8812/2024, ha accolto il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che, a seguito delle modifiche legislative all'art. 20 del D.P.R. 131/1986, l'imposta deve essere applicata solo in base alla natura giuridica e agli effetti dell'atto registrato, senza considerare elementi esterni o la sostanza economica dell'operazione. Questo principio, definito 'jus superveniens', ha portato all'annullamento della pretesa fiscale.
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