Una società cessionaria di un credito ha ottenuto la riforma di una sentenza di primo grado che ne negava la legittimazione attiva. La Corte d'Appello ha stabilito che la produzione del contratto di cessione in blocco, unitamente a documenti specifici del rapporto, costituisce prova sufficiente della titolarità del credito. Questa decisione chiarisce l'onere probatorio per la legittimazione attiva del cessionario nei giudizi di recupero crediti.
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