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Cessione Di Ramo D'Azienda

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260 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento di lavoratore disabile: la tutela nella crisi
Una lavoratrice appartenente alle categorie protette subisce un recesso collettivo da parte della società datrice durante una procedura di crisi aziendale e successiva cessione di ramo d'azienda. L'interessata contesta il recesso per violazione della quota d'obbligo. La Corte di Cassazione conferma che il licenziamento di lavoratore disabile è illegittimo se intacca la quota di riserva, anche qualora l'impresa benefici della sospensione temporanea dei nuovi obblighi di assunzione. I giudici riconoscono il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e il passaggio automatico del rapporto alla società cessionaria. La Suprema Corte dichiara tuttavia improcedibile la richiesta diretta di risarcimento economico verso la società cessionaria in amministrazione straordinaria, demandando la quantificazione del credito alle regole della procedura concorsuale fallimentare.
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Fondo di Garanzia INPS e TFR: nessun assegno se l’azienda cede
Alcuni lavoratori si dimettono da una società in crisi e passano subito a una nuova ditta mediante cessione di ramo d'azienda, svolgendo le stesse mansioni. In seguito la prima azienda fallisce. I dipendenti chiedono l'ammissione al passivo fallimentare e pretendono il pagamento della quota di liquidazione dall'ente previdenziale. L'ente rifiuta il pagamento perché il rapporto di lavoro è proseguito con la nuova impresa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'ente: il Fondo di Garanzia INPS e TFR interviene soltanto quando il rapporto di lavoro cessa del tutto e il datore effettivo risulta insolvente. L'ammissione al passivo della vecchia società non vincola l'istituto previdenziale se il credito non è esigibile.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendio pieno senza tagli
La controversia nasce a seguito della nullità di una cessione di ramo d'azienda. I giudici avevano già accertato l'invalidità del passaggio e ordinato la prosecuzione del rapporto con l'azienda cedente. Il lavoratore ha richiesto e ottenuto le retribuzioni maturate dopo la formale messa in mora. L'azienda cedente ha contestato le somme, sostenendo che le vicende intercorse con la ditta cessionaria escludessero il debito o imponessero detrazioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda datrice. I giudici hanno chiarito che le somme dovute dall'azienda cedente dopo la messa in mora hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, il datore deve versare lo stipendio pieno senza detrarre altri importi.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti dal cedente
La Corte di Cassazione ha esaminato la controversia tra un dipendente e la società originaria datrice di lavoro. I giudici avevano già dichiarato nulla la cessione di ramo d'azienda, stabilendo la continuità del rapporto con l'azienda cedente. Il lavoratore ha richiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate e della tredicesima mensilità. L'azienda cedente si è opposta al versamento, sostenendo che l'accordo di risoluzione e l'incentivo all'esodo percepiti dal dipendente presso la società acquirente azzerassero il debito. La Suprema Corte ha respinto il ricorso aziendale. La nullità della cessione rende irrilevante ogni intesa economica con l'acquirente. L'azienda cedente deve corrispondere l'intera retribuzione maturata dopo la formale messa a disposizione delle energie lavorative.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi dovuti
La controversia nasce dall'annullamento giudiziale del passaggio del personale verso una nuova impresa. A seguito di una cessione di ramo d'azienda illegittima, il lavoratore ha offerto le proprie energie lavorative alla società cedente originaria. L'azienda ha rifiutato la riammissione in servizio. Il dipendente ha quindi ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni maturate. La società ha contestato il pagamento, sostenendo che le vicende successive e le indennità ottenute dal dipendente presso la ditta acquirente estinguessero ogni debito. I giudici hanno respinto il ricorso dell'azienda cedente. Il rapporto di lavoro originario è rimasto pienamente valido ed efficace. Il datore di lavoro deve corrispondere tutte le retribuzioni arretrate maturate dal dipendente.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendio pieno dovuto
Una lavoratrice ottiene un decreto ingiuntivo contro la propria azienda originaria per ricevere le retribuzioni maturate dopo la dichiarazione giudiziale di nullità del trasferimento del suo reparto. La società cedente rifiuta il pagamento integrale, sostenendo che le vicende lavorative intercorse con l'azienda cessionaria e le indennità collegate dovessero ridurre o azzerare l'importo dovuto. La Corte di Cassazione respinge le ragioni della società cedente. In caso di cessione di ramo d'azienda illegittima, il datore di lavoro che rifiuta di ripristinare il rapporto di lavoro dopo la messa in mora deve versare per intero le retribuzioni. Tali somme hanno infatti natura retributiva e non risarcitoria, impedendo all'azienda di operare qualsiasi trattenuta o compensazione su guadagni o indennità percepite altrove dalla dipendente.
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Cessione di ramo di azienda: dipendenti trasferiti senza reintegro
Un gruppo di dipendenti ha impugnato il passaggio del settore informatico aziendale a una nuova società, sostenendo che l'operazione non integrasse una valida cessione di ramo di azienda, bensì un espediente per esternalizzare personale. I lavoratori chiedevano quindi il ripristino del rapporto con il datore di lavoro originario. I giudici di merito hanno respinto le domande, accertando che l'operazione comprendeva beni, contratti e competenze tecniche autonome. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità del trasferimento, stabilendo che la presenza di un complesso organizzato dotato di autonomia funzionale giustifica il passaggio automatico dei dipendenti, rigettando integralmente il ricorso dei lavoratori con condanna alle spese processuali.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stop al taglio stipendi
Una lavoratrice ha ottenuto l'annullamento del trasferimento verso una nuova società a causa di una cessione di ramo d'azienda illegittima. I giudici hanno ordinato all'azienda cedente di ripristinare il rapporto e saldare gli stipendi arretrati. L'azienda cedente ha contestato l'obbligo, chiedendo di detrarre dalle somme dovute quanto percepito dalla dipendente a titolo di Cassa Integrazione Straordinaria presso la società cessionaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando la piena debenza delle retribuzioni. I giudici hanno chiarito che le somme dovute dall'originario datore conservano natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, il datore cedente non può scomputare i trattamenti previdenziali o le indennità pubbliche percepite dalla lavoratrice dopo l'illegittimo trasferimento.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti dal cedente
Una lavoratrice otteneva dal tribunale la dichiarazione di inefficacia del trasferimento causato da una cessione di ramo d'azienda. Il giudice disponeva il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. La dipendente metteva a disposizione le proprie energie lavorative e ingiungeva il pagamento degli stipendi arretrati. L'azienda cedente rifiutava il pagamento eccependo che la dipendente aveva risolto consensualmente il contratto con l'azienda cessionaria incassando un incentivo all'esodo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda cedente confermando l'obbligo retributivo integrale.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi dovuti
Una società cedente contestava il decreto ingiuntivo emesso a favore di un dipendente per retribuzioni arretrate, nate dopo una cessione di ramo d'azienda illegittima. L'azienda sosteneva che gli accordi transattivi stipulati dal dipendente con la nuova azienda cessionaria e l'incentivo all'esodo dovessero estinguere o ridurre il credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale. I giudici hanno chiarito che l'annullamento della cessione crea due vicende distinte: un rapporto di fatto con l'azienda ricevente e la piena continuità giuridica con il datore cedente originario. Di conseguenza, il lavoratore ha pieno diritto a percepire tutte le retribuzioni ordinarie dall'azienda originaria, senza alcuna detrazione.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi al lavoratore
Una società cedeva un ramo d'attività trasferendo un dipendente a una nuova impresa. I giudici accertavano la nullità del trasferimento. Il lavoratore chiedeva quindi alla società originaria il pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di distacco. La società cedente rifiutava il versamento sostenendo che il dipendente avesse stipulato accordi transattivi con la seconda azienda e percepito l'integrazione salariale. La Corte di Cassazione ha confermato i diritti del dipendente e ha respinto il ricorso datoriale. In caso di cessione di ramo d'azienda illegittima, il rapporto con il datore originario non si interrompe mai sul piano giuridico. L'azienda cedente deve corrispondere tutti gli stipendi arretrati senza detrarre somme o accordi economici intercorsi con la società cessionaria.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti dal cedente
Una lavoratrice ottiene un decreto ingiuntivo contro la propria azienda cedente per il pagamento di stipendi arretrati e tredicesima. Una precedente sentenza definitiva ha accertato che la cessione di ramo d'azienda verso una nuova impresa era del tutto illegittima. L'azienda cedente sostiene che la successiva risoluzione del rapporto tra la dipendente e la società acquirente cancelli ogni dovere retributivo. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda. La dichiarazione di inefficacia del trasferimento mantiene in vita il legame originario con la cedente. Le vicende successive con l'impresa cessionaria non toccano il rapporto contrattuale originario. Il datore cedente deve versare le retribuzioni piene alla lavoratrice senza sconti o compensazioni.
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Indennità di turno e cessione: il ricorso aziendale crolla
Un dipendente ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro per oltre ventimila euro a titolo di differenze retributive per turni diurni e notturni svolti tra il 2003 e il 2011. L'azienda si è opposta contestando i requisiti della prova scritta e l'interpretazione degli accordi collettivi a seguito del trasferimento di ramo d'azienda. I giudici di merito hanno confermato il credito del dipendente. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di opposizione accerta il merito effettivo del credito e che i motivi aziendali confondevano accordi aziendali locali con contratti collettivi nazionali, confermando la spettanza dell'indennità di turno al lavoratore.
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Beneficio di preventiva escussione: stop ai debiti del cedente
L'Agenzia delle Entrate ha notificato due cartelle di pagamento a una società acquirente per debiti fiscali maturati dalla società venditrice prima della cessione di ramo d'azienda. L'acquirente ha impugnato gli atti contestando la mancata preventiva aggressione dei beni della società venditrice. I giudici di appello hanno respinto la tesi societaria sostenendo che l'eccezione non potesse essere rivolta all'ente impositore. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Gli Ermellini hanno stabilito che l'acquirente può far valere il beneficio di preventiva escussione impugnando la cartella direttamente contro il Fisco. Il creditore pubblico non può pretendere il pagamento dal cessionario senza aver prima dimostrato l'incapienza del patrimonio del debitore originario.
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Cessione di ramo d’azienda: risarcimento o retribuzione?
Alcuni dipendenti hanno impugnato la cessione di ramo d'azienda effettuata dalla loro società originaria a un'altra impresa, ottenendo la dichiarazione giudiziale di inefficacia del trasferimento. Successivamente, hanno richiesto alla società cedente il pagamento delle differenze economiche e dei benefit persi durante il periodo di lavoro presso la società cessionaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda qualificandola come puramente retributiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che, a seguito di un'illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per le minori retribuzioni percepite, a condizione che abbia messo in mora il datore di lavoro originario offrendo le proprie prestazioni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: l’azienda perde e risarcisce
Alcuni dipendenti sono stati trasferiti a un'altra società a seguito di una cessione di ramo d'azienda, poi dichiarata illegittima dal giudice. Durante il periodo di trasferimento, i lavoratori hanno percepito premi di produzione inferiori, meno buoni pasto e hanno perso un piano azionario. Rientrati presso il datore di lavoro originario, hanno ottenuto decreti ingiuntivi per il risarcimento delle differenze economiche. L'azienda ha fatto ricorso, sostenendo che spettasse ai lavoratori dimostrare che il loro trattamento economico complessivo fosse inferiore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. La Corte ha stabilito che, una volta provato il danno specifico sui singoli elementi retributivi, spetta al datore di lavoro dimostrare che il trattamento complessivo presso la nuova società fosse equivalente o superiore. L'azienda perde definitivamente la causa e deve risarcire i dipendenti.
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Cessione di ramo d’azienda inefficace: l’azienda paga due volte
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un lavoratore a ricevere le retribuzioni dal datore di lavoro originario dopo che è stata dichiarata una cessione di ramo d'azienda inefficace. Il dipendente era stato trasferito a un'altra società, con la quale aveva poi firmato una transazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'inefficacia del trasferimento crea due rapporti distinti: uno di fatto con la nuova società e uno giuridico, mai interrotto, con l'azienda originaria. Di conseguenza, l'accordo transattivo con la seconda impresa non cancella i doveri della prima. L'azienda originaria deve quindi pagare gli stipendi arretrati senza poter detrarre quanto ricevuto dal lavoratore dall'altra società. Vince il lavoratore.
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Cessione di ramo d’azienda: salvo il posto anche dopo l’accordo
Due lavoratori impugnano la cessione di ramo d'azienda tra la loro ex azienda datrice di lavoro e una nuova società, ritenendola invalida. Successivamente, i lavoratori firmano un verbale di conciliazione con la società acquirente per risolvere il rapporto di lavoro di fatto instaurato. L'azienda originaria sostiene che tale accordo estingua ogni pretesa anche nei suoi confronti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda originaria, confermando che l'invalidità della cessione di ramo d'azienda mantiene in vita il rapporto giuridico con il datore di lavoro originario. La risoluzione del rapporto con l'acquirente di fatto non elimina l'interesse dei lavoratori a chiedere il ripristino del posto di lavoro originario.
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Cessione di ramo d’azienda: l’azienda perde e paga i danni
Un gruppo di dipendenti ha contestato la cessione di ramo d'azienda attuata dal proprio datore di lavoro a un'altra società. Dopo che i giudici hanno dichiarato nullo il trasferimento, ordinando il ripristino dei rapporti di lavoro originari, i lavoratori hanno chiesto il risarcimento dei danni per le differenze retributive non percepite durante il periodo del trasferimento illegittimo. L'azienda ha fatto ricorso contestando la qualificazione giuridica della domanda operata dai giudici. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando che il giudice ha il potere di qualificare autonomamente la domanda se i fatti materiali sono provati. Una delle lavoratrici ha invece raggiunto un accordo transattivo separato.
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Cessione di ramo d’azienda: quando l’acquirente non paga i debiti
Una società finanziaria acquista un ramo d'azienda da un istituto estero nel 2003. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate notifica alla società acquirente un atto di recupero per un credito IVA inesistente compensato dalla venditrice nel 2004. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società acquirente. I giudici chiariscono che, in caso di cessione di ramo d'azienda, la responsabilità solidale tributaria dell'acquirente è limitata per legge alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti. Poiché la violazione contestata (la compensazione indebita) è avvenuta nel 2004, ossia successivamente alla cessione del 2003, l'acquirente non può essere chiamato a risponderne. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla definitivamente l'atto di recupero fiscale.
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