Due coppie di soci decidono di dividere le loro attività. Con un accordo preliminare, pianificano la cessione di quote sociali di un fustellificio e di una società immobiliare. L'accordo prevede un patto di non concorrenza e una penale di 200.000 euro. Tuttavia, il successivo contratto definitivo non riporta il divieto di concorrenza. I soci acquirenti del fustellificio fanno causa ai venditori, accusandoli di aver violato il patto. La Corte di Cassazione rigetta la richiesta: la mancata riproduzione del patto nel contratto definitivo indica una rinuncia allo stesso. Inoltre, il divieto legale di concorrenza non si applica automaticamente alla cessione di quote sociali se non c'è una reale sostituzione nella gestione aziendale, poiché i soci condividevano già il controllo prima della divisione.
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