Una società appaltatrice cede a un istituto di credito i suoi crediti futuri derivanti da un contratto di appalto. Anni dopo, la società viene dichiarata fallita. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la cessione del credito futuro è opponibile alla procedura fallimentare solo se il credito è venuto ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento. Nel caso specifico, i giudici hanno confermato la decisione della Corte di Appello, che aveva correttamente accertato che il credito si era perfezionato prima dell'apertura del concorso, rigettando così le pretese della curatela fallimentare.
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