Rimborso crediti d’imposta: la prova spetta al contribuente
Ottenere il Rimborso crediti d’imposta non è un processo automatico, nemmeno quando l’Amministrazione Finanziaria rimane inerte per lungo tempo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali che ogni impresa e professionista dovrebbe conoscere per evitare di perdere somme legittimamente maturate.
Il caso: crediti ceduti e contestazioni tardive
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso per crediti IRPEG e ILOR risalenti agli anni ’90, ceduti da una nota società di informatica a un’altra azienda del gruppo. Il giudice di merito aveva inizialmente dato ragione al contribuente, sostenendo che l’Ufficio, non avendo rettificato la dichiarazione entro i termini di decadenza, non potesse più contestare l’esistenza del credito. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa visione, distinguendo nettamente tra l’attività di accertamento di un debito fiscale e la verifica di un credito richiesto a rimborso.
La prova del credito e il ruolo del fisco
Secondo gli Ermellini, il fatto che siano scaduti i termini per l’accertamento non impedisce all’Amministrazione di negare un rimborso. Se il contribuente agisce in giudizio per ottenere somme dal fisco, egli assume il ruolo di attore in senso sostanziale. Questo significa che deve provare tutti i fatti costitutivi del suo diritto, inclusa l’esistenza delle ritenute d’acconto subite. La mera esposizione del credito in dichiarazione dei redditi non è considerata una prova sufficiente.
Cessione del credito e prescrizione
Un altro punto cruciale riguarda l’interruzione della prescrizione. La società sosteneva che la notifica dell’atto di cessione del credito all’Ufficio fosse sufficiente a interrompere il decorso del tempo. La Corte ha invece chiarito che la notifica della cessione serve solo a rendere edotto il debitore del cambio di titolarità. Per interrompere la prescrizione, l’atto deve contenere una chiara e inequivocabile intimazione di pagamento, configurandosi come una vera e propria costituzione in mora.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la decisione sul principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario. È stato chiarito che l’Amministrazione Finanziaria può opporre eccezioni per evitare un esborso anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, in virtù del principio ‘quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum’. In sostanza, se l’azione per accertare un debito è soggetta a termini stretti, l’eccezione per difendersi da una richiesta di pagamento è perpetua. Pertanto, il silenzio dell’Ufficio non può mai essere interpretato come un riconoscimento tacito del credito, restando sempre in capo al richiedente l’onere di dimostrare la spettanza delle somme.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che il contribuente che richiede un rimborso deve essere pronto a documentare analiticamente ogni elemento della propria pretesa, senza fare affidamento sulla decadenza dei poteri di controllo dell’Ufficio. Inoltre, nelle operazioni di cessione dei crediti fiscali, è indispensabile accompagnare la notifica della cessione con una formale richiesta di adempimento per evitare che il diritto si estingua per prescrizione. La corretta gestione documentale e una strategia di riscossione attiva sono gli unici strumenti per garantire la tutela del patrimonio aziendale nei confronti dell’erario.
Basta indicare il credito in dichiarazione per ottenere il rimborso?
No, la Cassazione ha stabilito che l’esposizione in dichiarazione non prova l’esistenza del credito, spettando al contribuente dimostrare i fatti costitutivi.
L’Ufficio può contestare un credito se sono scaduti i termini di accertamento?
Sì, l’Amministrazione può sempre contestare la sussistenza di un credito per evitare un esborso indebito, anche se non può più emettere avvisi di accertamento.
La notifica della cessione del credito interrompe la prescrizione?
No, la semplice notifica della cessione non interrompe la prescrizione a meno che non contenga una esplicita e formale richiesta di pagamento.