Una società ha citato in giudizio una banca per la restituzione di somme indebitamente trattenute. A seguito della liquidazione della banca e della cessione di parte delle sue attività a un altro istituto di credito, è sorto un contenzioso sulla titolarità passiva del debito. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione bancaria: le passività derivanti da rapporti contrattuali già estinti al momento della cessione non vengono trasferite alla banca acquirente, anche se oggetto di cause pendenti. Di conseguenza, la banca acquirente non è la parte corretta da citare in giudizio per tali debiti.
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