Una società riceveva un avviso di accertamento per maggiore IVA su operazioni ritenute fittizie dall'Agenzia delle Entrate. Durante la causa in Cassazione, la società chiedeva l'estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Tuttavia, l'ufficio finanziario rilevava che solo una cartella era stata saldata, mentre l'altra era decaduta per mancato pagamento delle rate. Nonostante la mancata sanatoria totale del debito, la società manifestava comunque la volontà di rinunciare al giudizio. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, compensando le spese di lite tra le parti, escludendo però la cessazione della materia del contendere a causa del pagamento solo parziale del debito originario.
Continua »