In una procedura di pignoramento presso terzi, un creditore intervenuto ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento aveva assegnato l'intero importo pignorato alla sola creditrice principale, ignorando il creditore concorrente ed escludendo la liquidazione delle sue spese legali. Successivamente, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. I giudici di merito hanno ritenuto che i crediti fossero stati interamente soddisfatti sia dall'ordinanza contestata, sia da una diversa procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato la pronuncia. Gli Ermellini hanno stabilito che l'assegnazione ottenuta in una causa separata non estingue automaticamente i diritti maturati per le spese di intervento nella procedura originaria, né un'ordinanza impugnata può eliminare l'interesse a contestarla.
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