Una docente di musica ha citato in giudizio il Ministero per ottenere la ricostruzione integrale della carriera e gli arretrati retributivi. Nel corso della causa, l'amministrazione ha accolto spontaneamente le richieste, determinando la cessazione del contendere. Tuttavia, il giudice d'appello ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. La corte ha motivato la scelta con l'iniziale incertezza interpretativa della materia e la successiva collaborazione ministeriale. La lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione invocando la vittoria sostanziale. I giudici supremi hanno rigettato il ricorso della dipendente, confermando la piena legittimità della compensazione stabilita.
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