L'Agenzia delle Entrate e una contribuente, titolare di una rivendita di tabacchi, erano in causa per un accertamento fiscale relativo a imposte non dichiarate. Durante la pendenza del giudizio di Cassazione, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro il termine stabilito del 31 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate e viene esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale.
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