L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di capitali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative ad acquisti mai avvenuti, recuperando a tassazione costi indebiti e IVA. L'ufficio ha inoltre imputato ai soci maggiori redditi da utili extracontabili presunti, data la ristretta base partecipativa. Una socia ha definito la lite in via agevolata, estinguendo la propria posizione. La società e gli altri soci hanno impugnato gli atti lamentando difetto di motivazione e violazione dei criteri di deducibilità. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità degli accertamenti: a fronte di fatture fittizie, la regolarità formale dei documenti non basta a provare i costi sostenuti. I giudici hanno respinto il ricorso principale, confermando le imposte dovute e la ripartizione degli utili non contabilizzati tra i soci.
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