L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che dichiarava inammissibile il suo appello per tardiva costituzione. La Cassazione ha chiarito che la costituzione in giudizio nel processo tributario, se eseguita tramite servizio postale, si perfeziona entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario e non dalla sua spedizione. Inoltre, l'avviso di ricevimento con timbro postale può sostituire la ricevuta di spedizione. Poiché una parte dei debiti è stata estinta tramite definizione agevolata, la Corte ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere. Per la cartella esclusa dal condono, la Corte ha accolto il ricorso del Fisco, annullando la sentenza d'appello e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
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