La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino straniero per il riconoscimento della protezione internazionale. Il motivo della decisione risiede in un vizio formale della procura speciale conferita al difensore. Secondo la normativa vigente, il legale deve certificare esplicitamente che il mandato è stato rilasciato in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, pur essendo presenti luogo e data di rilascio, mancava l'attestazione specifica del difensore sulla posteriorità del mandato rispetto alla sentenza del Tribunale, rendendo nullo l'accesso al giudizio di legittimità.
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