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Certificazione Della Data

11 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

La dichiarazione formale con cui l'avvocato attesta, sotto la propria responsabilità, che la procura è stata firmata in una data successiva alla comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Procura speciale per ricorso in Cassazione: forma batte sostanza
Un cittadino straniero ha presentato ricorso per ottenere la protezione internazionale contro il diniego emesso dal Tribunale. Il difensore ha autenticato la firma del mandato in calce all'atto senza certificare espressamente che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Nelle controversie di protezione internazionale, la procura speciale per ricorso in Cassazione esige una specifica attestazione temporale da parte del legale. La semplice dicitura di autenticità della sottoscrizione non soddisfa il requisito di legge, determinando il rigetto del ricorso e l'addebito del doppio contributo unificato al ricorrente.
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Procura speciale per Cassazione: vizio di data e ricorso respinto
Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Suprema Corte il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per un vizio formale della procura speciale per Cassazione. La legge prescrive infatti un requisito inderogabile: il difensore deve certificare espressamente che la data di conferimento del mandato sia posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso esaminato, l'avvocato si è limitato ad autenticare la firma del ricorrente con la formula tradizionale, omettendo la certificazione esplicita della data. L'omissione impedisce ai giudici di esaminare i motivi dell'impugnazione e comporta il raddoppio delle spese di giustizia a carico del ricorrente.
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Procura speciale per Cassazione: vizi formali e rigetto
Un cittadino straniero richiede il riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale respinge la domanda. Il richiedente decide di impugnare il provvedimento e conferisce il mandato al proprio difensore. Tuttavia, l'atto difensivo non riporta la data precisa di rilascio del mandato. L'avvocato si limita ad autenticare la firma del cliente senza certificare che la sottoscrizione sia avvenuta dopo la comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La validità della procura speciale per Cassazione nella protezione internazionale impone il rispetto rigoroso dei requisiti temporali. Il difensore deve certificare espressamente la data successiva alla decisione di primo grado. L'omissione di questo elemento preclude l'esame del merito della causa e fa scattare il raddoppio del contributo unificato.
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Procura speciale per Cassazione: data omessa e ricorso respinto
Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Corte Suprema il decreto con cui il Tribunale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio formale insanabile: la procura speciale per Cassazione non conteneva la necessaria attestazione temporale da parte del difensore. La legge impone infatti che il legale certifichi espressamente che il conferimento dell'incarico sia avvenuto in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La totale assenza di tale certificazione rende il mandato invalido per il giudizio di legittimità. Di conseguenza, il richiedente ha perso la possibilità di veder esaminato il proprio caso nel merito ed è stato condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Procura speciale in cassazione senza data: il ricorso è bocciato
Il Ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contro il Ministero dell'Interno per impugnare il decreto del Tribunale. La procura speciale in cassazione è risultata rilasciata su foglio separato privo della certificazione della data da parte dell'avvocato. La Suprema Corte ha chiarito che nelle materie di protezione internazionale la procura speciale deve contenere l'esplicita attestazione del legale che la firma è avvenuta in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. L'assenza di tale elemento comporta l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo unificato a carico del cittadino.
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Procura speciale per ricorso in Cassazione: l’errore fatale
Il Ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un vizio formale nella procura speciale per ricorso in Cassazione. L'avvocato del Ricorrente ha autenticato la firma del cliente scrivendo solo 'È autentica', ma non ha certificato che la data del rilascio del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La legge richiede espressamente questa specifica certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, per garantire l'effettiva volontà del richiedente di proseguire il giudizio. Di conseguenza, il cittadino straniero perde la causa senza che i giudici abbiano potuto esaminare i motivi del suo ricorso.
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Procura speciale alle liti: l’errore formale che costa la causa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina straniera che chiedeva la protezione internazionale. Il motivo del rigetto risiede nel difetto della procura speciale alle liti. Secondo la normativa, nei giudizi di protezione internazionale, l'avvocato deve certificare in modo esplicito che la firma del cliente è stata apposta in una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il difensore si era limitato ad autenticare la firma con la formula generica "è autentica", senza attestare espressamente la posteriorità della data di rilascio. La Suprema Corte ha ribadito che questa omissione rende nullo l'atto, confermando il principio stabilito dalle Sezioni Unite. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa e non ha ottenuto il riesame della sua domanda.
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Procura speciale alle liti: il vizio di forma che costa la causa
Una cittadina straniera ha proposto ricorso in Cassazione contro il diniego della protezione internazionale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto formale nella procura speciale alle liti. Secondo la normativa speciale, il difensore deve certificare espressamente che la firma del mandato è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, l'avvocato si era limitato ad autenticare la firma con la formula generica "per autentica", senza attestare la posteriorità della data. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso senza esaminare i motivi di merito, confermando la perdita della causa per la ricorrente e l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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Procura speciale per cassazione: la firma autentica non basta
Una cittadina straniera ha proposto ricorso contro il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio formale riguardante la procura speciale per cassazione. La legge impone che l'avvocato certifichi espressamente che la firma del cliente sia stata apposta in una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il difensore si era limitato ad autenticare la firma con la formula generica 'vera ed autentica', senza attestare specificamente la posteriorità della data. Questa omissione rende l'atto nullo, determinando la sconfitta della ricorrente, che perde la causa e deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Procura speciale: ricorso perso per una data non certificata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero a causa di un vizio formale. La legge in materia di protezione internazionale impone requisiti molto rigidi per la procura speciale e certificazione della data. L'avvocato deve infatti attestare che la procura sia stata firmata in una data successiva alla comunicazione del provvedimento da impugnare. In questo caso, la certificazione mancava. La Corte ha confermato che questa omissione non è sanabile e impedisce di esaminare il merito della questione, portando alla sconfitta del ricorrente per una ragione puramente procedurale.
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Procura Speciale per Cassazione: Appello Perso per una Firma
Un cittadino straniero ha impugnato in Cassazione il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio nella procura speciale per cassazione. La legge, infatti, impone all'avvocato di certificare espressamente che la procura è stata rilasciata in una data successiva alla comunicazione della decisione impugnata. In questo caso, il legale si era limitato ad autenticare la firma del cliente, senza aggiungere la necessaria certificazione sulla data. La Cassazione ha ribadito che questa omissione costituisce un difetto insanabile, che impedisce l'esame del caso nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto per una ragione puramente procedurale.
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