La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina straniera che chiedeva la protezione internazionale. Il motivo del rigetto risiede nel difetto della procura speciale alle liti. Secondo la normativa, nei giudizi di protezione internazionale, l'avvocato deve certificare in modo esplicito che la firma del cliente è stata apposta in una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il difensore si era limitato ad autenticare la firma con la formula generica "è autentica", senza attestare espressamente la posteriorità della data di rilascio. La Suprema Corte ha ribadito che questa omissione rende nullo l'atto, confermando il principio stabilito dalle Sezioni Unite. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa e non ha ottenuto il riesame della sua domanda.
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