Un cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione contro il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale alle liti. Secondo le norme vigenti, la procura per il ricorso in Cassazione in questa materia deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificarne espressamente la data successiva. Nel caso specifico, l'avvocato si era limitato a utilizzare la formula generica "per autentica" della firma, senza asseverare esplicitamente la data di rilascio. Di conseguenza, la Corte ha applicato la sanzione dell'inammissibilità, confermando la legittimità costituzionale di tale rigido requisito formale volto a garantire la certezza della volontà del ricorrente.
Continua »