Un socio cede un marchio alla propria società per il prezzo simbolico di mille euro. Successivamente, a causa di dissidi, chiede la nullità del contratto per mancanza di causa o la simulazione dello stesso. La Corte d'Appello rigetta la domanda, rivalutando il reale valore del marchio (inutilizzato da anni). Il cedente ricorre in Cassazione, sostenendo che il valore del marchio non fosse stato contestato in primo grado e fosse quindi un fatto acquisito. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che il principio di non contestazione si applica esclusivamente ai fatti storici e non alle valutazioni economiche, come la stima del valore di un bene. Di conseguenza, il giudice d'appello può liberamente valutare la congruità del prezzo.
Continua »