La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1375/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Se un'istanza di ammissione viene inizialmente respinta e poi ripresentata con le stesse motivazioni e accolta, gli effetti del beneficio devono essere retroattivi e decorrere dalla data della prima domanda. La Corte ha cassato la decisione di un Tribunale che aveva limitato la liquidazione dei compensi legali solo alle fasi successive alla seconda istanza, sottolineando che il diritto alla difesa del non abbiente non può essere pregiudicato da un errore iniziale del Consiglio dell'Ordine o da lungaggini burocratiche. Viene inoltre ribadito il dovere del giudice di acquisire d'ufficio i documenti necessari per decidere con piena cognizione di causa.
Continua »