Una società energetica ha impugnato il classamento catastale di alcuni punti di intercettazione di linea di una rete di metanodotti. L'Agenzia delle Entrate aveva classificato tali manufatti nella categoria D/1 (opifici), mentre la società sosteneva la riconducibilità alla categoria E/9, evidenziando la totale assenza di autonomia funzionale e reddituale dei singoli componenti rispetto all'intera rete. Dopo i rigetti nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che i punti di intercettazione, essendo privi di capacità reddituale indipendente e strumentali a un servizio pubblico, non possono essere considerati opifici industriali. La decisione conferma che la mancanza di autonomia rispetto all'impianto principale impone l'inserimento nel gruppo E, con rilevanti conseguenze sull'imposizione fiscale locale.
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