Una società titolare di una concessione demaniale marittima per un porto turistico ha impugnato la rideterminazione dei canoni operata dall'Autorità Portuale. Sia il Tribunale ordinario che il Consiglio di Stato hanno rifiutato la propria giurisdizione, creando un conflitto negativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il conflitto stabilendo che la controversia spetta al giudice ordinario. Infatti, il ricalcolo dei canoni basato su parametri di legge automatici non comporta alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione, ma riguarda un mero diritto soggettivo di natura patrimoniale. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione del Tribunale di Brindisi e ha rinviato la causa dinanzi allo stesso per la decisione nel merito.
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