Un avvocato ha chiesto il pagamento delle proprie competenze professionali per aver redatto un accordo transattivo. Il cliente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, rivendicando l'applicazione del foro del consumatore presso la propria residenza. Il Tribunale ha accolto questa tesi, ritenendo il cliente un consumatore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista. Analizzando la transazione, i giudici hanno rilevato che il cliente aveva firmato spendendo la qualità di socio e amministratore della società coinvolta. Di conseguenza, agendo per scopi professionali, non poteva qualificarsi come consumatore. La Suprema Corte ha escluso il foro del consumatore, dichiarando la competenza del Giudice di Pace originariamente adito dall'avvocato e rinviando la causa al Tribunale per la decisione sul merito.
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